Dai 7 ai 10 punti,
CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL PIANO DI AZIONE
PER LA SALUTE MENTALE IN PIEMONTE
1) Riconoscimento del Coordinamento delle Associazioni
degli utenti, dei familiari e degli operatori di Torino e cintura.
Si chiede che il Tavolo di Coordinamento
delle associazioni in epigrafe elencate e delle quali si indicano in calce gli
indirizzi email, sia riconosciuto tra gli interlocutori maggiormente
rappresentativi nelle consultazioni relative alla programmazione della
prevenzione, della cura e della riabilitazione della salute mentale in
Piemonte.
2) Diritto alla libertà di scelta nella
cura.
Gli utenti devono essere informati sui metodi di cura
e sui possibili risultati, e sui medici psichiatri disponibili, e in particolare
ottenere dal CSM e/o dallo psichiatra curante copia scritta e sottoscritta
dalle parti del Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI). Gli
utenti devono poter scegliere sia il servizio dove curarsi sia il terapeuta al
quale affidarsi ed a cui fare riferimento anche nei periodi di ricovero, in
applicazione dell’art. 32 della Costituzione, richiamando il principio della volontarietà
della cura medica, eccettuati i casi previsti dalla legge (A.S.O. e T.S.O.).
3) La cura: il farmaco in psichiatria, in
particolare il farmaco a rilascio prolungato.
Il consenso informato sull’utilizzo del farmaco deve essere effettivo ed esplicito e non una operazione formale di mero consenso implicito o presunto. L’informazione finalizzata all’ottenimento del consenso deve chiarire il tipo di farmaco somministrato e la motivazione della sua utilità e appropriatezza, quantità, esiti positivi e negativi attesi, modalità di somministrazione, valutazione di scelta tra terapie orali giornaliere e terapia a depot, cronoprogramma del periodo di assunzione e della valutazione degli effetti e degli esiti programmati, effetti collaterali nocivi e intolleranze.
Il consenso informato sull’utilizzo del farmaco deve essere effettivo ed esplicito e non una operazione formale di mero consenso implicito o presunto. L’informazione finalizzata all’ottenimento del consenso deve chiarire il tipo di farmaco somministrato e la motivazione della sua utilità e appropriatezza, quantità, esiti positivi e negativi attesi, modalità di somministrazione, valutazione di scelta tra terapie orali giornaliere e terapia a depot, cronoprogramma del periodo di assunzione e della valutazione degli effetti e degli esiti programmati, effetti collaterali nocivi e intolleranze.
Gestione ed effetti
dei farmaci devono essere monitorati periodicamente con riunioni tra chi li prescrive
e chi li assume ed i familiari conviventi, se non vi è opposizione dell’utente.
4) Accertamento sanitario obbligatorio, Trattamento
sanitario obbligatorio e divieto della contenzione meccanica.
L’intervento sull’utente in caso di
crisi ed urgenza deve prevedere decisioni di trattamento che assicurino
prioritariamente le cure nel luogo di vita delle persone, evitando, ove
possibile, il ricorso al ricovero ospedaliero. Gli operatori valutano le sue
condizioni psichiche, utilizzando ogni mezzo ritenuto opportuno per tenere
attivo il dialogo e la negoziazione col fine ultimo di ottenere il consenso al
trattamento da parte dell’interessato. La proposta di T.S.O. può essere
avanzata soltanto una volta esperiti senza successo tutti i possibili tentativi
per acquisire il consenso volontario della persona in crisi. Il CSM potrà dotarsi di ambienti di
ricovero temporaneo in caso di acuzie.
Contestualmente alla convalida del
provvedimento di T.S.O. del Sindaco il Giudice tutelare nomina un garante di
fiducia dell’utente ovvero iscritto nell’Albo a ciò predisposto dall’Ufficio
del Giudice Tutelare, al fine di verificare il pieno rispetto dei diritti della
persona sottoposta a T.S.O. e di sostenerla nella negoziazione del programma di
cura con il CSM competente, favorendo la formazione del consenso, sia pure
parziale, al trattamento.
Nei SPDC è vietato il ricorso ad ogni
forma di contenzione meccanica. Non è
ammessa alcuna forma di misura coercitiva che rappresenti una ulteriore
restrizione della libertà personale. In caso di violazione chiunque vi abbia
interesse può presentare un esposto al Giudice Tutelare, il quale dispone
l’immediata revoca del T.S.O. e ne informa la competente Procura della
Repubblica.
5)
Co-progettazione del piano di cura:
PTRI ed esordi.
Ferma la necessità di conseguire il
consenso dell’utente al trattamento psichiatrico, nei casi di prima
manifestazione del disturbo psichiatrico devono essere preferiti approcci
dialogici; in particolare il Dialogo Aperto, dopo la fase di sperimentazione,
deve essere inserito organicamente nei servizi di cura, previa la necessaria
formazione degli operatori. Nella formazione del Dialogo Aperto e Supporto tra
Pari partecipano utenti e familiari, se non vi è motivata opposizione
dell’utente.
I familiari, se l’utente è
d’accordo, devono sempre essere consultati dai medici di riferimento del
CSM e fare parte integrante dei percorsi
di cura e riabilitazione.
6)
La famiglia con utenti a carico.
L’ASL
riconosce ai nuclei familiari conviventi con l’utente, di gran lunga
numericamente superiori a quelli con familiare abitualmente collocato in una
struttura psichiatrica comunitaria, ove lo richiedano, un contributo economico
di supporto, anche sotto forma di rimborso spese, proporzionato al reddito della famiglia e
secondo modalità analoghe a quelle applicate per l’Inserimento Eterofamiliare
Supportato per Adulti (IESA).
Le
famiglie degli utenti conviventi sono supportate attraverso l’utilizzo di
approcci dialogici e sistemici. I servizi alleggeriscono l’impegno costante dei
familiari, soprattutto nei giorni festivi e dopo l'orario di chiusura dei CSM,
ambulatori e Centri Diurni, mediante reperibilità telefonica sulle 24 ore,
gestita da personale preparato dal CSM.; assistono la famiglia anche economicamente
nel percorso di inserimento lavorativo dell’utente (spese di orientamento,
formazione e autopromozione), e nell’intraprendere attività ludico-motorie
propedeutiche alla riabilitazione.
Il
CSM si adopera per rendere effettivamente applicata la legge 68/1999
sull'inserimento lavorativo delle persone fisiche affette da minorazioni fisiche e psichiche.
7) Le Case di cura private nel sistema della
salute mentale.
Nel territorio regionale sono tuttora
presenti n° 9 Case di cura per Malattie
Nervose e Mentali estranee all’organizzazione sanitaria del DSM, con attività di
lungodegenza sovrapponibile a quella svolta nelle comunità psichiatriche, sottraendo
ingenti ricorse economiche ai CSM, alla Domiciliarità
Assistita ed all’uso di pratiche riabilitative innovative. Nel rispetto
delle normative vigenti, le Cliniche psichiatriche devono essere chiamate a far
parte dei Dsm secondo logiche e pratiche di integrazione e di collaborazioni
paritarie.
8) Abitare e residenzialità
nella salute mentale.
Deve essere considerata distinzione
fondamentale quella tra l’abitazione e l’inserimento nelle strutture
psichiatriche, quali il gruppo-appartamento, la comunità-alloggio e la comunità
residenziale, essendo il diritto all’abitazione rientrante tra i diritti della
personalità garantiti dall’art. 2 della Costituzione.
è quindi compito dei CSM procurare
innanzitutto agli utenti che ne siano privi, o non possano abitare con la
famiglia, una sistemazione abitativa in un alloggio popolare o in un alloggio
supportato o assistito, favorendo la domiciliarità privata. E’ necessario un
maggiore investimento nei servizi domiciliari, nell’abitare solidale, seguendo anche
la pratica del social housing.
Obiettivo generale
deve essere, ove possibile, il mantenimento del massimo livello di autonomia abitativa,
strumento e fine del processo di risocializzazione, prevenendo ogni forma di neo-istituzionalizzazione,
anche con il diretto coinvolgimento dei Servizi Sociali dei Comuni e
dell’Agenzia Territoriale per la Casa.
Con riguardo alla cd. residenzialità
psichiatrica, comunitaria o leggera, è necessario il controllo costante del CSM
inviante, un maggiore controllo delle pratiche di cura somministrate ed una
periodica valutazione dei risultati terapeutico-riabilitativi conseguiti. E’
necessaria una analisi puntuale dei dati di tutte le comunità terapeutiche
della regione (spesa per farmaci, modelli organizzativi, quantità e qualità del
personale, costi per la collettività, condizioni dei pazienti all'ingresso, a sei mesi, a 12 mesi, a 18 mesi), orientata a verificare in che
misura siano riabilitative e attuino il PTRI concordato tra utente e CSM.
Le Comunità con i peggiori esiti e
le minori risocializzazioni, escluse quelle situate in luoghi isolati e impervi,
possono essere riconvertite in strutture aperte funzionanti 24 ore/7 gg. con
personale specializzato per l’accoglienza e l’ascolto, posti letto di sollievo,
possibilità di somministrazione di pasti e terapie.
Le strutture
residenziali in ogni caso devono avere finalità terapeutico-riabilitative e
socio riabilitative e non di mera custodia e contenimento degli utenti. Deve
altresì emergere in quale modo la struttura ospitante intende attuare il
progetto individualizzato durante il ricovero, su come viene affrontato il
disagio psichico e la eventuale crisi, come accrescere le abilità relazionali e
la capacità di autonomia, sul progetto condiviso e sui tempi di ritorno
dell’utente alla vita sociale.
Deve essere sempre
garantita un’adeguata informazione, prima dell’inserimento in struttura, sul
progetto, modalità e tempi di realizzazione del percorso di cura concordato.
9) Integrazione del reddito degli
utenti non abbienti.
Molti utenti della salute mentale
dispongono di entrate al di sotto della soglia della povertà, costituite, nella
maggior parte dei casi, dalla pensione di invalidità psichiatrica eventualmente
integrata dal sussidio dei servizi sociali comunali e talvolta da un assegno
terapeutico del CSM. L’incapacità lavorativa collegata al disturbo psichiatrico
è causa diretta della condizione di indigenza economica.
Oltre al fatto che la frammentazione
dei sussidi, la loro fluttuazione e precarietà e la non dignità della somma complessiva
disponibile istituzionalizza l’utente, gli strumenti economici sono spesso utilizzati
in modo ricattatorio rispetto ai trattamenti meno condivisi e meno riabilitanti.
Chiediamo pertanto l’integrazione
del reddito al minimo vitale per tutti gli utenti della psichiatria al netto
degli eventuali trattamenti pensionistici e dei sussidi terapeutici e/o sociali
stabilmente garantiti regolarmente versati alla persona.
10) Risorse
economiche per la salute mentale in Piemonte.
La regione Piemonte ha completato il Piano di Rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di
individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico.
Si chiede quindi che per la spesa psichiatrica sia
destinato il 5% della spesa sanitaria regionale, come stabilito dalla normativa
nazionale, per la creazione di CSM 24 ore su 7 giorni; assunzione di medici
psichiatri; operatori; sussidi agli utenti indigenti; ai familiari ospitanti,
ecc., perseguendo
il graduale contenimento della spesa relativa ora destinata alle strutture
residenziali comunitarie ed alle Case di cura.
I risparmi derivanti dall’applicazione
delle misure di razionalizzazione indicate devono rimanere nella disponibilità
della Regione per le finalità di tutela della salute mentale e per la realizzazione
del Piano di Azione regionale.
Nessun commento:
Posta un commento